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03 - 05 - 2010
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI - IL CAPO V DEL TITOLO VIII DEL D. LGS. 81/08 (recepimento della Direttiva Europea 2006/25/CE)
Dal 26 aprile 2010 entra in vigore il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 che recepisce la direttiva europea 2006/25/CE, introducendo l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio da esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche artificiali (indicate con l’acronimo ROA). La valutazione, effettuata se necessario per mezzo di misure strumentali delle radiazioni ottiche per mezzo di strumento spettroradiometro o di radiometro a banda larga, dovrà verificare il rispetto dei valori limite di esposizione riportati nell'allegato XXXVII sia per le radiazioni incoerenti che per le radiazioni laser.
Diverse sorgenti di radiazioni ottiche artificiali possono essere presenti nei luoghi di lavoro, in modo più frequente soprattutto in particolari comparti produttivi.
08 - 04 - 2010
Privacy-Nuovo provvedimento in materia di videosorveglianza
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali introduce nuove regole in materia di videosorveglianza: con il Provvedimento del 8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°99 del 29 aprile 2010).Il nuovo provvedimento abroga il precedente testo del 29 aprile 2004.
Si riportano i principali adempimenti (specifici per aziende private)
Obbligo di segnalazione delle aree videosorvegliate tramite appositi cartelli visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui le telecamere siano collegate con Forze di Polizia la segnalazione deve avvenire tramite specifico cartello elaborato dal Garante.
Conservazione delle immagini limitato a poche ore o al massimo alle 24 ore successive alla rilevazione. Nel caso in cui vi siano particolari esigenze (es in caso di indagini) i tempi di conservazione possono essere ampliati. A fronte di attività fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Obbligo di verifica preliminare del Garante nel caso in cui vi siano eventuali esigenze di allungamento.
Obbligo di adozione di particolari misure per i sistemi integrati che collegano telecamere tra soggetti diversi o nel caso in cui il servizio di videosorveglianza avvenga tramite collegamento remoto da parte di società specializzate utilizzando un collegamento telematico ad un unico centro. In alcuni casi è necessario richiedere la verifica preliminare al Garante.
Divieto del controllo a distanza dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro, sia in altri luoghi ove la prestazione lavorativa venga eseguita (es cantieri).
Utilizzo delle telecamere con finalità di prevenzione di atti criminosi (furti, aggressioni, danneggiamenti) consentito anche in assenza di consenso ma nei limiti delle prescrizioni del Garante.
Per il dettaglio completo del provvedimento vi invitiamo a consultare il sito internet del Garante della Privacy www.garanteprivacy.it
10 - 02 - 2010
Valutazione Stress lavoro correlato dal 1 agosto 2010
Il problema della valutazione dello stress lavoro-correlato nel luogo di lavoro appare sempre più nella sua complessità mano a mano che si avvicina il termine del primo agosto 2010, data entro la quale sarà necessario valutare tale fattore di rischio in tutti i luoghi di lavoro (art. 28, c. 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 81/08).
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