Decreto lavoro D.Lsg-81/08

Il Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48 ha modificato alcuni articoli del D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ecco le principali modifiche (evidenziate in rosso); vi terremo aggiornati su eventuali modiche che potrebbero essere attuate con la legge di conversione.
BCO resta come sempre a disposizione per valutare l’impatto di tali modifiche sulla specifica situazione della vostra azienda.

Nomina del Medico Competente qualora richiesto dalla valutazione dei rischi

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

Utilizzo delle attrezzature di lavoro e di opere provvisionali per imprese familiari e lavoratori autonomi

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

Nuovi obblighi per il Medico Competente

Articolo 25 – Obblighi del medico competente
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Formazione dei Lavoratori

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione (che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 202) deve garantire:
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Attrezzature di lavoro

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Paragrafo aggiunto al comma 2:
Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro anche per la violazione dell’articolo 73, comma 4-bis.

Per approfondire ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale clicca qui

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