Novità sulla patente a punti nell'edilizia 30 aprile 2024

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, che introduce importanti disposizioni per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le novità più significative, spiccano le modifiche riguardanti la patente a punti nel settore dell’edilizia, introdotte dall’Articolo 27 del D.Lgs. 81/2008.

La Legge di Conversione n. 56 del 29 aprile 2024, all’articolo 29, comma 19, ha integralmente modificato il testo dell’Articolo 27 del D.Lgs. 81/08. A partire dal 1° ottobre 2024, diventa obbligatoria la “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili.

Responsabilità

La verifica del possesso della documentazione necessaria è ora in capo al Committente o al Responsabile Lavori.

Chi rilascia la patente a punti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è l’ente competente per il rilascio della patente a punti, che avviene in formato digitale. Sarà successivamente emanato un decreto del Ministero del Lavoro, sentito l’Ispettorato del Lavoro, per stabilire le modalità di presentazione della richiesta di rilascio.

Requisiti per il rilascio della patente

I requisiti per ottenere la patente a punti includono:

  • iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità
  • adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi
  • possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF).

Autocertificazione

È ammesso autocertificare il possesso dei requisiti, ma in caso di dichiarazione non veritiera la patente verrà revocata.

Come si possono perdere i crediti?

Viene inserito nel D.Lgs. 81/2008 un nuovo Allegato (I-bis) che elenca le fattispecie che determinano la perdita dei crediti.

 

FATTISPECIE

DECURTAZIONE DI CREDITI

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi

5

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

3

3

Omessi formazione e addestramento

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile

3

5

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza

3

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

2

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno

2

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

2

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi

3

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177

1

21

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

1

22

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

2

23

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

3

24

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23

1

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni

5

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro

8

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro

15

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto

20

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto

20

Categorie escluse

Sono categorie escluse dall’obbligo del possesso della patente a punti in edilizia:

  • soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
  • soggetti in possesso di un documento equivalente di un altro Stato
  • soggetti in possesso dell’attestazione SOA prevista dal codice dei contratti pubblici.

Nuovo Testo dell’Articolo 27 del D.Lgs. 81/2008

Il testo dell’Articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 è stato ampiamente modificato, stabilendo le condizioni e le modalità per il rilascio, la revoca e la sospensione della patente a punti, nonché le sanzioni per la mancanza o la violazione delle disposizioni.

Le nuove disposizioni riguardanti la patente a punti nel settore edilizio, introdotte dalla Legge di Conversione del PNRR, rappresentano un importante passo per garantire la sicurezza sul lavoro e la regolarità delle attività svolte nei cantieri temporanei e mobili.

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